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Le conoscono tutti ma molti ancora le disattendono 
NORME REGOLAMENTARI ATTIVITA’ DI BASE Premesso che per lo svolgimento dell’attività delle categorie di base fanno testo le norme pubblicate sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell’1/07/07. si ritiene opportuno precisare quanto segue: 1) la disputa delle gare ufficiali dell’Attività di Base deve avvenire negli orari pubblicati sui C.U. delle Delegazioni; 2) le Società che disattendono tale disposizione e si accordano, senza la preventiva autorizzazione delle Delegazioni di competenza, per la disputa in campi ed orari diversi da quelli pubblicati sui C.U., si assumono ogni responsabilità per eventuali infortuni o sinistri occorsi ai loro calciatori, fatte salve le sanzioni irrogate dai Giudici Sportivi Territoriali 3) anticipi o posticipi devono essere richiesti da entrambe le Società interessate almeno 20 giorni prima della data di effettuazione delle gare e prima della pubblicazione sui C.U.; 4) non sono consentite variazioni gare per gite scolastiche, settimane bianche, ecc.; 5) tutti i calciatori elencati in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due. Pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per motivi di salute; nel terzo tempo dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta “VOLANTE” che non è obbligatoria ma che assicura ad ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara; 6) per l’esercizio della funzione arbitrale, considerato il carattere promozionale e didattico di questa attività, si dovrà ricorrere a Tecnici, Dirigenti, calciatori delle categorie Juniores e Allievi delle Società interessate. Le Società dovranno segnalare alle Delegazioni competenti i nominativi di una o più persone tesserate per la Società o comunque per la F.I.G.C. da utilizzare per la direzione delle gare, Per quanto attiene la direzione delle gare della categoria Esordienti 2° anno, le Società dipendenti hanno chiesto ed ottenuto che sia affidata ad arbitri federali con oneri economici a carico delle Società stesse; 7) il rapporto arbitrale, riportante la firma di entrambi i dirigenti per avallo, deve essere trasmesso alla Delegazione competente entro due giorni dallo svolgimento della gara. Qualora il rapporto non dovesse pervenire entro 10 giorni dalla disputa della gara la Società responsabile del mancato o ritardato inoltro incorre nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva Art. 18/b (ammenda alla Società) Art. 19/h (inibizione al Dirigente responsabile); 8) la distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata al rapporto arbitrale e deve riportare i dati anagrafici di ogni singolo calciatore; 9) per quanto riguarda il risultato della gara, ciascun tempo di gioco dovrà essere conteggiato separatamente; pertanto a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo e successivamente il terzo, inizieranno nuovamente dal risultato di zero a zero ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra 10) è assolutamente vietata la partecipazione di un calciatore a due gare di Torneo nella stessa giornata solare. E’ anche opportuno, data l’età giovanile, che i ragazzi/e non disputino più di una gara nelle giornate del Sabato e della Domenica della stessa settimana. La norma è valida sia nell’eventualità che le squadre di una stessa Società siano inserite in gironi diversi sia che siano inserite nel medesimo girone. |