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Le norme che regolano i Dilettanti 
AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE
Le richieste di cambiamento della denominazione sociale, della sede sociale nonché le fusioni, le scissioni ed i conferimenti d’azienda debbono essere perfezionate utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., disponibili presso il C.R. Liguria e i singoli Comitati Provinciali. Le istanze di cui sopra, accompagnate dalla necessaria documentazione, dovranno essere trasmesse in duplice copia a questo Comitato Regionale entro e non oltre il 20 Giugno 2008, in proposito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire per la presentazione delle stesse.
- Domande di affiliazione alla F.I.G.C.
In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15 delle N.O.I.F..
- Fusioni
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:
· Copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; | · Copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; | · Atto costitutivo e statuto sociale della Società sorgente dalla fusione; | · Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. |
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito:
· I verbali dovranno riguardare le Assemblee Generali dei Soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; | · Le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società sorgente dalla fusione; | · La denominazione sociale dovrà essere compatibile con quella di altra Società se già esistente; | · Le delibere delle Società inerenti la fusione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; | · Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.. |
- Scissioni
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
Le domande di scissione dovranno essere corredate da:
· Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione; | · Domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità del campo sportivo); | · In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione. |
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito:
· La delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; | · Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.. |
- Cambi di denominazione sociale
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
· Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; | · Atto costitutivo e statuto sociale; | · Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. |
In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito:
· Il verbale dovrà riguardare l’Assemblea Generale dei Soci, non avendo titolo a deliberare il cambio il Consiglio Direttivo o il Presidente della Società stessa; | · Le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società; | · La denominazione sociale dovrà essere compatibile con quella di altra Società se già esistente. |
- Cambi di denominazione e sede sociale
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F., come da C.U. della F.I.G.C. n. 163/A del 30 aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).
- Cambi di sede sociale
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F., come da C.U. della F.I.G.C. n. 163/A del 30 aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).
- Trasformazione da Società di capitali in Società di persone
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve far riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata antro il 5 luglio 2007, antecedente all’inizio dell’attività agonistica. Per le disposizioni di rimando, si fa rinvio alla Circolare n. 24 della L.N.D., pubblicata in data 18 maggio 2006.
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE SOCIALE FUSIONE – SCISSIONE – CONFERIMENTO D’AZIENDA
Per doverosa notizia, reputiamo opportuno trascrivere integralmente – qui di seguito – il dettato degli artt. 17, 18, 19 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che disciplinano gli adempimenti in epigrafe: Art. 17 - Denominazione sociale 1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega. Art. 18 - Sede sociale 1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Art. 19 - Impianto sportivo - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
- L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.
- In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell’istanza:
- -al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- -al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.
- Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
- In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l’attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L’individuazione dell’impianto sportivo è effettuata d’intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l’impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest’ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell’art. 17 e dal comma 3 dell’art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.
Art. 20 - Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda - La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.
- L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
- Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
- Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.
- Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
- II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.
- In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente. - In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
- La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
c) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; d) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. |