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Norme rigide da parte della Figc con pesanti sanzioni per gli inadempienti
Premesso che per lo svolgimento dell’attività delle categorie di base fanno testo le norme pubblicate sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico e sulla Circolare 1, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) la disputa delle gare ufficiali dell’Attività di Base deve avvenire negli orari pubblicati sui C.U. delle Delegazioni;
2) le Società che disattendono tale disposizione e si accordano, senza la preventiva autorizzazione delle Delegazioni di competenza, per la disputa in campi ed orari diversi da quelli pubblicati sui C.U., si assumono ogni responsabilità per eventuali infortuni o sinistri occorsi ai loro calciatori, fatte salve le sanzioni irrogate dai Giudici Sportivi Territoriali;
3) anticipi o posticipi devono essere richiesti da entrambe le Società interessate almeno 20 giorni prima della data di effettuazione delle gare e prima della pubblicazione sui C.U. tranne i casi di forza maggiore;
4) non sono consentite variazioni gare per gite scolastiche, settimane bianche, ecc.;
5) tutti i calciatori elencati in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due. Pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per motivi di salute. Nel terzo tempo potranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta “VOLANTE” che non è obbligatoria ma che assicura ad ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara;
6) per l’esercizio della funzione arbitrale, considerato il carattere promozionale e didattico di questa attività, si dovrà ricorrere a Tecnici, Dirigenti, calciatori delle categorie Juniores e Allievi delle Società interessate. Le Società dovranno segnalare alle Delegazioni competenti i nominativi di una o più persone tesserate per la Società o comunque per la F.I.G.C. che abbiano compiuti i 15 anni da utilizzare per la direzione delle gare.
7) il rapporto arbitrale, di cui si allega copia, riportante la firma di entrambi i dirigenti per avallo, deve essere trasmesso alla Delegazione competente entro due giorni dallo svolgimento della gara. Qualora il rapporto non dovesse pervenire entro 10 giorni dalla disputa della gara la Società responsabile del mancato o ritardato inoltro incorre nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva Art. 18/b (ammenda alla Società) Art. 19/h (inibizione al Dirigente responsabile);
8) al fine di identificare il risultato della gara, secondo le indicazioni in vigore in queste ultime stagioni sportive, nel referto-gara dovrà essere indicato il numero dei tempi di gioco vinti o pareggiati da ciascuna Società, come avviene, ad esempio, nelle gare di pallavolo, e non la somma delle reti realizzate:
incontro. “Squadra A” - “Squadra B”
1° Esempio 2° Esempio
Risultato Risultato I° tempo Sq. “A” - Sq. “B” - 5 - 3 (1p - Sq. “A”) 5 - 3 (1p - Sq. “A”) II° tempo Sq. “A” - Sq. “B” - 2 - 2 (1p - Sq. “A”e “B”) 2 - 1 (1p - Sq. “A”) III° tempo Sq. “A” - Sq. “B” - 1 - 4 (1p - Sq. “B”) 1 - 4 (1p - Sq. “B”)
Risultato Finale: Sq. “A” - Sq. “B” 2 - 2 Sq. “A” - Sq. “B” 2 - 1
Nel referto arbitrale dovrà quindi essere riportato il risultato complessivo, così come sopra descritto, allegando al referto i risultati parziali ottenuti. Nel caso in cui la differenza di punteggio superi i tre (3) punti, dovrà essere indicato il punteggio di “3-0”.
Si ricorda che i risultati delle gare non vengono in nessun caso pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali o del Comitato Regionale, mentre vengono pubblicate le graduatorie previste per la partecipazione alle Feste Provinciali o Regionali solo al termine delle varie fasi. Nel contempo le Società che pubblicano i risultati delle proprie squadre nei loro siti o nelle loro pubblicazioni, sono chiamate a tenere in considerazione le modalità di conteggio del risultato sopra indicato. 9) è assolutamente vietata la partecipazione di un calciatore a due gare di Torneo nella stessa giornata solare. E’ anche opportuno, data l’età giovanile, che i ragazzi/e non disputino più di una gara nelle giornate di Sabato e della Domenica della stessa settimana. La norma è valida sia nell’eventualità che le squadre di una stessa Società siano inserite in gironi diversi sia che siano inserite nel medesimo girone.
SCARICA QUA' MODULO FAC-SIMILE "REFERTO GARE" : http://www.lnd.it/attachments/11700/Referto%20Gara%20-%20Categorie%20di%20Base.pdf
ARBITRAGGIO DELLE GARE NELLE CATEGORIE
APPARTENENTI ALL'ATTIVITA' DI BASE
Nel corso della presente stagione sportiva, la direzione delle gare delle categorie Esordienti e Pulcini, verrà affidata - come stabilito dal Settore Nazionale - ad un Dirigente/Tecnico/Calciatore delle categorie Juniores/Allievi o comunque a persone che abbiano compiuto il quindicesimo anno d'età e siano tesserati per la Società; ai quali si rende opportuno impartire le principali nozioni che riguardano:
· la funzione arbitrale · adempimenti preliminari alla gara · poteri e diritti dell'arbitro · assistenza · identificazione dei calciatori · norme comportamentali dei calciatori · sostituzioni dei calciatori · regole del gioco del calcio · compilazione del nuovo "rapporto gara" approntato dal S.G.S. Nazionale
Invitiamo pertanto le società interessate a segnalare uno o più nominativi di persone interessate a frequentare il "Corso/Corsi" in maniera di poter programmare in relazione al numero degli iscritti, prima dell'inizio dell'attività ufficiale. |